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Lo statuto
Art. 1 – E’ costituita
l’Associazione denominata: Previdenza ed Assistenza Sanitaria
Integrativa (abbreviazione:P.A.S.I.), con sede in Orvieto (Tr), via dei
Lecci n. 32.
Art. 2 – L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
A tal fine potrà:
a) promuovere, studiare ed attuare ogni forma di previdenza ed assistenza sanitaria, sia individuale che collettiva, integrativa rispetto a quelle erogate ai sensi della normativa vigente in materia;
b) stipulare convenzioni con enti, istituti e società;
c) organizzare convegni ed incontri di studio riguardanti le finalità dell’Associazione.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti utili ed avanzi di gestione.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente
connesse.
Art. 3 – Sono soci tutti i dipendenti attivi ed in quiescenza delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001 che aderiscono alle convenzioni promosse dall’Associazione, nonché i loro familiari che ne facciano richiesta.
La domanda di adesione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Le entrate
dell’Associazione sono costituite da finanziamenti, lasciti, donazioni,
provvigioni e contributi di qualsiasi natura vincolati al perseguimento
dello scopo associativo.
Art. 5 – Sono organi dell’Associazione
1) Il Consiglio Direttivo
2) Il Presidente
3) L’Assemblea dei Soci
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti eletti dall’Assemblea dei soci.
Al fine di procedere ad una maggiore fruibilità ed estensione delle attività statutarie, è in facoltà del Consiglio Direttivo ed a suo insindacabile giudizio di cooptare, tra i suoi membri e con le medesime attribuzioni spettanti agli altri consiglieri, fino a due componenti ed un supplente, non iscritti all´Associazione, di provate capacità professionali in materia previdenziale ed assistenziale.
Compete al Consiglio Direttivo:
a) eleggere il Presidente, tra i consiglieri anche non iscritti all´Associazione;
b) deliberare sulla stipula di qualsiasi contratto, convenzione od altri fatti di natura amministrativa e patrimoniale inerenti l’Associazione;
c) porre in essere le azioni necessarie per il funzionamento corrente dell’Associazione ed approvarne il rendiconto.
In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo nomina il nuovo consigliere subentrante tra i supplenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, due volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ed anche su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
Art. 7 – Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione:
a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
b) firma gli atti e stipula i contratti;
c) ordina le spese e liquida i conti.
In caso di momentaneo impedimento, con provvedimento del Consiglio
Direttivo, i suoi poteri sono assunti dal consigliere più anziano.
Art. 8 – L’assemblea dei
soci elegge i componenti effettivi e supplenti del Consiglio Direttivo
mediante votazione con procedura informatica attraverso il sito internet
dell´Associazione, con regolamento da emanare a cura del Consiglio
Direttivo.
Art. 9 – Ogni specie di trasformazione, fusione, assorbimento, nonché lo scioglimento dell’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto valgono, se applicabili alla fattispecie, le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.
Art. 10 – Il presente statuto sostituisce quello registrato in Milano il 22/11/85 n.26719 Serie 1.