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Personale non Dirigente-Comp. Università: Biennio economico 2008-2009

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO UNIVERSITA’

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009


Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite "Amministrazioni” nel testo del presente CCNL, di cui all’articolo 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto l’11 giugno 2007.

 

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

 

3. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

 

4 Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 16 ottobre 2008.


 

Art. 2 Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa

1. Nell’ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione e dell’attività, le Amministrazioni, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.

 

2. A tal fine, le Amministrazioni si dotano di strumenti idonei a consentire il miglioramento qualitativo dell’attività e dell’efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse, con particolare riguardo: a) alla qualità dell’offerta formativa e della ricerca scientifica; b) alla qualità ed efficacia delle sedi didattiche.

 

Art. 3 Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 84, c. 2, e dalla tabella d del CCNL del 16/10/08, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tab. A, con le decorrenze ivi stabilite.

 

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del c. 1, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tab. B.


3. Il trattamento complessivo annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all´art. 68 del CCNL 16/10/08, quadriennio normativo 2006-09, è rideterminato nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella C. Il trattamento complessivo di cui sopra comprende e assorbe l´indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell´art. 33 del D.L. 29/11/08 n. 165.

 

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185.


 

Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 4 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tab. A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.

Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

2. Resta confermato quanto previsto dall’art. 84, c. 5-7, del CCNL del 16 ottobre 2008.


 

Art. 5 Fondo per le progressioni economiche e per la produttivita’ collettiva e individuale

1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Amministrazione, di cui all’art. 87, del CCNL del 16/10/08, saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:

 

• il recupero, entro il 30/6/09 e con le modalità previste dall’art. 61, c. 17 del D.L. n. 112, del 25/6/08 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all’art. 67, c. 5, dalle citate disposizioni legislative;

 

• utilizzando quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal c. 34 dell’art. 2, della legge finanziaria per il 2009, rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, c. 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato art. 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.


 

Art. 6 Progressioni economiche all’interno della categoria

1. Il c. 4 dell’art. 79 del CCNL 16/10/08 è sostituito come segue: "Il finanziamento della progressione economica avverrà, per tutte le categorie di personale, compresa la cat. EP, attraverso le risorse indicate all’art. 88, (utilizzo del fondo) c. 2, lett. a), in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.”


 

Art. 7 Conto ore individuale

1. Al c. 1 dell’art. 27 del CCNL 16/10/08 è aggiunta la seguente frase: "Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.”.



 

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità.


Posizione economica

Dal 1.4.2008

Rideterminato

dal 1.7.2008 (1)

Rideterminato

dal 1.1.2009 (2)

EP7

13,96

23,26

100,51

EP6

13,39

22,31

100,51

EP5

12,84

21,40

100,51

EP4

12,25

20,41

100,51

EP3

11,37

18,94

83,83

EP2 (3)

10,71

17,85

83,83

EP1

10,02

16,7

83,83

D7

11,42

19,03

81,68

D6

10,99

18,32

81,68

D5

10,58

17,63

81,68

D4

10,19

16,98

81,68

D3

9,70

16,16

72,95

D2

9,26

15,44

72,95

D1

8,88

14,81

72,95

C7

9,43

15,72

69,06

C6

9,11

15,19

69,06

C5

8,80

14,67

69,06

C4

8,51

14,18

69,06

C3

8,09

13,49

62,12

C2

7,76

12,93

62,12

C1

7,59

12,66

62,12

B6

8,38

13,96

61,96

B5

8,04

13,4

61,96

B4

7,72

12,87

61,96

B3

7,38

12,31

57,80

B2

7,05

11,74

57,80

B1

6,59

10,98

57,80

 


 

(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l´incremento corrisposto dal 1.4.2008.

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l´incremento corrisposto dal 1.7.2008.

(3) E Docenti incaricati esterni.



 

 

 

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità


Posizione economica

Dal 1.4.2008

Rideterminato

dal 1.7.2008

Rideterminato

dal 1.1.2009

EP7

33011,15

33122,75

34049,75

EP6

31657,84

31764,88

32703,28

EP5

30362,60

30465,32

31414,64

EP4

28965,96

29063,88

30025,08

EP3

26878,75

26969,59

27748,27

EP2

25329,45

25415,13

26206,89

EP1

23694,78

23774,94

24580,50

D7

27004,09

27095,41

27847,21

D6

25990,91

26078,87

26839,19

D5

25017,67

25102,27

25870,87

D4

24088,90

24170,38

24946,78

D3

22936,02

23013,54

23695,02

D2

21904,27

21978,43

22668,55

D1

21011,04

21082,2

21779,88

C7

22310,21

22385,69

23025,77

C6

21552,72

21625,68

22272,12

C5

20822,21

20892,65

21543,33

C4

20120,41

20188,45

20847,01

C3

19139,91

19204,71

19788,27

C2

18340,79

18402,83

18993,11

C1

17960,63

18021,47

18614,99

B6

19810,76

19877,72

20453,72

B5

19016,70

19081,02

19663,74

B4

18256,16

18317,96

18907,04

B3

17464,47

17523,63

18069,51

B2

16662,02

16718,3

17271,02

B1

15586,87

15639,55

16201,39



 

Tabella C

Trattamento complessivo Collaboratori esperti linguistici

Valori in Euro annuo lordo

 

 

Dal 1.7.2008

Dal 1.1.2009

CEL

15270,51

15696,38




 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che il "monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell´art. 60 del d. lgvo 30/3/01, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Il valore dell’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2010-11 è determinato nelle misure previste dall´Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, applicando ai minimi retributivi il TIP 2010, il 30% del predetto tasso dal 1 aprile 2010 ed il 50% del medesimo tasso dal 1 luglio 2010.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità e dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria, di coloro che cessano definitivamente dal servizio, del personale appartenente alla categoria EP, confluiscono nel Fondo di cui all’art. 87 del CCNL 16/10/08.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che, la disposizione di cui all’art. 22 del CCNL 16/10/08 garantisce, anche al personale con contratto a tempo determinato inferiore all’anno, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 16/10/08 per il personale a tempo indeterminato, nei termini e nelle modalità stabilite dal medesimo art. 22.


 


 

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