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Dirigenti Area VI Biennio economico 2008/09

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

AREA VI DELLA DIRIGENZA

AGENZIE FISCALI ED ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del CCNL

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente all’Area VI, di cui all´art. 2, c.1, VI° alinea, del C.C.N.Q. del 1/02/2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009. L’ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 2, c. 1, VI°alinea del predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.

2. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell’Area VI; la parte seconda - identificata come "sezione separata” ai sensi dell’art. 2, comma 1, sesto alinea, del CCNQ del 1°febbraio 2008 - contiene le disposizioni applicabili ai soli professionisti degli enti pubblici non economici. Nella parte prima sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per il personale dell’area dei professionisti ovvero per il personale dell’area medica.

3. Il presente contratto si riferisce al periodo 1/1/2008 - 31/12/2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

4. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

5. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

6. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
 
 

PARTE I - DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL’AREA

TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I - TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI I FASCIA

Art. 2 Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, nella misura lorda di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- dal 1° gennaio 2008 di € 57,31;

- rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 132,10.

2. A seguito dell’applicazione del c.1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/01/2009 è rideterminato in € 55.397,39 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della retribuzione), c.1, lett. c), del CCNL del 1°/08/2006, per il quadriennio normativo 2002-05 e per il biennio economico 2002-03, come incrementata dall’art.16, c. 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-07, è rideterminata, a decorrere dal 1°/01/2009, in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità.

4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al c. 2 ricomprende le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n.334/1997.
 

Art.3 Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall´applicazione dell’art.2 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull´indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto sull´indennità alimentare, sull´equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del c. 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall´applicazione dei c. 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
 

Art.4 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all’art.52 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 1°/08/2006, per il quadriennio normativo 2002-05 e per il biennio economico 2002-03, come integrato dall’art.18 del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-07, è ulteriormente incrementato dell’importo percentuale del 2,07%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di prima fascia, relativo all’anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art.2, c. 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

3. Per il solo anno 2009, il fondo cui al c. 1 è ulteriormente incrementato di un importo una tantum pari a € 376,30, per dirigente in servizio presso gli enti pubblici non economici alla data del 31 dicembre 2007.
 
 
CAPO II - TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA

Art.5 Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi dell’art.19, c. 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-07, nella misura lorda di € 41.968,00, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- dal 1° gennaio 2008 di € 23,49;

- rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30

2. A seguito dell’applicazione del c. 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1°/01/2009 è rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all’art. 49 (Struttura della retribuzione), c.1, lett. c) del CCNL del 1°/08/2006, per il quadriennio normativo 2002-05 e per il biennio economico 2002-03, come incrementata dall’art.19, c. 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-2007, è rideterminata, a decorrere dal 1°/01/2009, in € 12.155,61 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.

6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 ricomprende le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti in servizio.
 

Art.6 Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall´applicazione dell’art. 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull´indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull´indennità alimentare, sull´equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del c.1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall´applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
 

Art. 7 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia

1. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all’art. 59 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, come integrato ai sensi dell’art.21, c. 1, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, è ulteriormente incrementato dell’importo percentuale del 1,70%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di seconda fascia relativo all’anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

2. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL del 1°/08/2006, per il quadriennio normativo 2002-05 e biennio economico 2002-03, come integrato ai sensi dell’art.21, c. 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-07, è ulteriormente incrementato dell’importo percentuale del 1,47%, calcolato sul monte salari dei dirigenti di seconda fascia relativo al 2007, con decorrenza dal 1°/01/09.

3. Le risorse di cui al primo e secondo comma concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art.5, comma 3 ( Trattamento fisso per i dirigenti di seconda fascia) e, per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

4. Per il solo anno 2009, il fondo cui ai commi 1 è ulteriormente incrementato di un importo una tantum pari a € 208,50, per ogni dirigente in servizio presso gli enti pubblici non economici alla data del 31 dicembre 2007.
 
 

PARTE II - SEPARATA SEZIONE

PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

TITOLO III - TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I - AREA DEI PROFESSIONISTI E AREA DEL PERSONALE MEDICO

Art. 8 Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell’area dei professionisti e nell’area medica, come stabiliti dall’art.37 e dalla tabella 1 allegata al CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-09 ed al biennio economico 2006-07, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tab.1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del c. 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2.

3. Gli incrementi di cui al c. 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
 

Art.9 Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall´applicazione dell’art.8 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull´indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull´indennità alimentare, sull´equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell´art.8 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall´art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Si conferma quanto previsto dall’art. 98, c.3, dall’art.99, c. 3, nonché dagli artt. 104, c. 3, e 105, c. 3, del CCNL del 1° agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003
 

Art. 10 Fondo dell’Area dei professionisti

1. Il fondo dell’Area dei professionisti di cui all’art. 101 del CCNL del 1°/08/2006, per il quadriennio normativo 2002-05 e per il biennio economico 2002-03, comprensivo degli aumenti derivanti dall’art.39, c. 1, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-07, è ulteriormente incrementato dell’importo percentuale del 1,60%, calcolato sul monte salari dell’anno 2007 relativo all’area dei professionisti, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale di cui all’art. 101, c. 5, del CCNL del 1°/08/2006, per il quadriennio normativo 2002-05 e per il biennio economico 2002-03, comprensive degli aumenti derivanti dall’art.39, c. 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-07, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dall’1.1.2009, di un importo annuo lordo pari a € 455,00 per dodici mensilità.

3. Per il solo anno 2009, il fondo cui al c. 1 è ulteriormente incrementato di un importo una tantum pari a € 163,90, per ogni professionista in servizio alla data del 31 dicembre 2007.
 

Art. 11 Fondo dell’Area medica

1. Il fondo dell’Area medica di cui all’art. 107 del CCNL del 1°/08/06, per il quadriennio normativo 2002-05 e per il biennio economico 2002-03, comprensivo degli aumenti derivanti dall’art.40, c. 1, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-07, è incrementato ulteriormente dell’importo percentuale del 1,24%, calcolato sul monte salari dell’anno 2007 relativo all’area dei medici, con decorrenza dal 1° gennaio 2009.

2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei valori di cui all’art. 107, c. 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2002-05 e biennio economico 2002-03, comprensive degli aumenti derivanti dall’art.14 del CCNL del 1°/08/2006, per il biennio economico 2004-05 e dall’art.40, c. 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006-09 e per il biennio economico 2006-07, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1/01/2009, di un importo annuo lordo pari a € 455,00 per dodici mensilità.

3. Per il solo anno 2009, il fondo cui al c. 1 è ulteriormente incrementato di un importo una tantum pari a € 163,90, per ogni dipendente dell’area medica in servizio alla data del 31 dicembre 2007.
 
 

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PERSONALE DELL’AREA DEI PROFESSIONISTI

Art.12 Livelli differenziati di professionalità

1. Gli enti istituiscono, per il personale dell’area professionisti, con decorrenza dal 31/12/09, due livelli differenziati di professionalità, con accesso dall’esterno al primo livello e successivo sviluppo nel secondo livello, per un contingente pari rispettivamente al 60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste dall’ordinamento degli enti stessi.

2. Nel primo livello, sono collocati i professionisti che, nella precedente struttura dei livelli differenziati, erano inseriti nel primo livello professionale nonché quelli che, alla data del 31 dicembre 2009, erano ancora collocati nel livello di base.

3. Per lo sviluppo dal primo al secondo livello, sulla base del requisito del compimento di un periodo minimo di effettivo servizio di sei anni nel primo livello, sono stabiliti i seguenti criteri:

a) esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista, anche con riferimento ad un periodo pluriennale;

b) conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale;

c) altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza, comunque collegati alla specifica competenza professionale;

d) la valutazione dell’esperienza professionale posseduta.

4. Il passaggio dal primo livello al secondo livello avviene mediante apposita procedura selettiva. Le modalità della suddetta procedura di selezione nonché eventuali ulteriori criteri e requisiti, aggiuntivi a quelli previsti dal c. 3, sono stabiliti dagli enti, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.

5. Ai fini dell’ammissione alle procedure selettive per il passaggio al secondo livello professionale, per i professionisti di cui al c. 2, già inseriti nel livello di base e collocati nel primo livello con decorrenza dal 31/12/2009, ai fini del computo del periodo di servizio effettivo di sei anni, si tiene conto solo del servizio prestato dalla suddetta data del 31/12/2009.

6. Con decorrenza dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL, è integralmente disapplicata la disciplina dell’art.13 del CCNL del 1/8/2006, biennio economico 2004-05, dell’art.85 del CCNL del 1/8/2006 per il quadriennio normativo 2002-05 e per il biennio economico 2002-03; dell’art. 87 del CCNL dell’11.10.1996 e dell’art.43, c. da 12 a 15, del DPR n.43 del 1990.
 

Art. 13 Oneri per l’iscrizione agli albi professionali

1. Nei casi in cui l’iscrizione negli elenchi speciali di determinati albi professionali sia richiesta come requisito per l’esercizio delle attività del professionista, questi cura tutti gli adempimenti necessari per il periodico rinnovo dell’iscrizione stessa, assumendosi anche il pagamento della quota annuale a tal fine prevista.

2. La contrattazione integrativa può prevedere la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione agli albi professionali con oneri a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.
 
 

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrisponderw per 13 mensilità

Area

Posizione economica

Dal 1/01/2008

Rideterminato dal 1/01/2009 *

MEDICA

II livello – tempo pieno

30,21

121,61

I livello – tempo pieno

24,01

107,83

II livello - tempo definito

22,62

91,06

I livello – tempo definito

17,19

77,19

PROFESSIONISTI

II livello differenziato

31,37

109,34

I livello differenziato

26,24

91,46

Livello base

20,62

71,88

* Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l´incremento corrisposto dal 1.1.2008
 

Tabella 2

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro da corrisponderw per 13 mensilità

Area

Posizione economica

Dal 1/01/2008

Dal 1/01/2009

MEDICA

II livello – tempo pieno

40683,95

41780,65

I livello – tempo pieno

32328,88

33334,72

II livello - tempo definito

30464,88

31286,16

I livello – tempo definito

23143,84

23863,84

PROFESSIONISTI

II livello differenziato

41378,86

42314,5

I livello differenziato

34613,86

35396,5

Livello base

27201,51

27816,63

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